Con la sentenza 991/2026, il Tribunale Amministrativo per la Toscana ha accolto il ricorso di un operatore contro il diniego opposto dal Comune di Manciano alla realizzazione di un progetto di impianto fotovoltaico a terra, per il quale il ricorrente aveva attivato la PAS, ritenendo l’area individuata come idonea ope legis, essendo lo stesso compreso entro il raggio di 500 metri da una cabina primaria di trasformazione elettrica, considerata quale “impianto industriale” o “stabilimento” ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c‑ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021.

Il comune negava efficacia alla PAS in base a diverse motivazioni quali incompatibilità urbanistica del progetto, mancata qualificazione dell’area come “idonea” in quanto la cabina di trasformazione non sarebbe stata da considerare quale impianto industriale, non riconducibilità dell’intervento tra quelli autorizzabili tramite PAS in area agricola.

Nell’accogliere il ricorso, il TAR ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine al rapporto tra la disciplina statale sull’individuazione legale delle aree idonee … e la pianificazione urbanistica comunale, nel senso che la qualificazione ex lege dell’area come idonea non può essere derogata né compressa dalla disciplina pianificatoria locale, la quale non può introdurre limiti ulteriori o più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale. I Comuni non possono “vietare in modo generale e astratto l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (…) sia in aree che, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 199/2021, sono idonee all’installazione di tali impianti, (…) sia in aree che sono dichiarate inidonee dalla legge” (così il TAR Lombardia, 27 ottobre 2025, n. 950). La giurisprudenza ha inoltre ribadito che l’“idoneità ex lege” non può essere vanificata da regole urbanistiche locali che subordinino la realizzazione degli impianti ad ulteriori condizioni o distanze, pena la violazione del principio di massima diffusione degli impianti FER e del carattere vincolante dei principi fondamentali statali in materia energetica (Corte costituzionale 11 marzo 2025, n. 28; 16 dicembre 2025, n. 184).

Per quanto riguarda la nozione di “impianti industriali” e “stabilimenti”, il TAR Toscana richiama ancora la giurisprudenza secondo cui la definizione di stabilimento comprende il complesso unitario e stabile in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività e, anche, il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività. La nozione di impianto industriale non può dunque essere letta in senso restrittivo, poiché l’attività industriale rilevante può consistere anche nella “trasformazione dell’energia potenziale (…) in energia elettrica” (TAR Lazio, 10 marzo 2025, n. 4994). Sulla base di questi orientamenti, la giurisprudenza ha considerato impianti industriali … non solo le centrali eoliche e idroelettriche, ma anche gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW (il DM 19 febbraio 2007 qualifica come “non industriali” gli impianti con potenza ≤20 kW). Lo stabilimento, inoltre, può essere un “luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”, anche in assenza di emissioni, sottolineando inoltre che la funzione produttiva o tecnico‑funzionale è sufficiente a integrare la nozione di stabilimento. Ne consegue, sempre secondo la sentenza del TAR Toscana, che la presenza, entro il raggio di 500 metri, di una centrale di trasformazione elettrica legittima consente di qualificare l’area come idonea ad ospitare un impianto fotovoltaico.