Con la sentenza 9 giugno 2026, n. 4648, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul rapporto tra autorizzazione integrata ambientale e migliori tecniche disponibili, chiarendo entro quali limiti l’autorità competente possa imporre, in sede di rilascio o riesame dell’AIA, prescrizioni più rigorose rispetto a quelle desumibili dalle BAT conclusions adottate a livello europeo.
La vicenda trae origine dal ricorso promosso da alcune società operanti nel settore del recupero di rifiuti organici mediante compostaggio, le quali contestavano l’applicazione, da parte delle amministrazioni competenti, di criteri ritenuti più dettagliati e più stringenti rispetto alle BAT. Secondo le imprese, tali prescrizioni avrebbero comportato un aggravio di oneri, costi e adempimenti non giustificato dal quadro europeo di riferimento.
Nel decidere la controversia, il Consiglio di Stato ha ribadito che le BAT non costituiscono un mero parametro orientativo, ma rappresentano la base tecnico-normativa sulla quale devono essere definite le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale. Esse assolvono, infatti, alla funzione di guidare le autorità nazionali nell’individuazione delle condizioni di esercizio degli impianti, in coerenza con gli obiettivi europei di tutela dell’ambiente e di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
Il quadro normativo interno conferma tale impostazione. L’articolo 29-bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che le condizioni dell’AIA siano definite avendo a riferimento le conclusioni sulle BAT, mentre l’articolo 29-sexies stabilisce che i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti individuati nell’autorizzazione debbano basarsi sulle migliori tecniche disponibili. In particolare, l’autorità competente è chiamata a fissare valori limite tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle BAT, i cosiddetti BAT-AEL.
Ciò non significa, tuttavia, che le BAT esauriscano ogni margine valutativo dell’amministrazione. Il sistema delineato dal Codice dell’ambiente consente, in presenza di specifiche condizioni, sia l’imposizione di prescrizioni più rigorose rispetto a quelle ricavabili dalle migliori tecniche disponibili, sia, in casi eccezionali e alle condizioni previste dalla legge, la fissazione di valori limite meno severi rispetto ai livelli emissivi associati alle BAT.
Ne deriva che l’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità tecnica, ma tale discrezionalità non può tradursi in un potere indifferenziato di aggravamento degli obblighi a carico degli operatori. Essa deve essere esercitata all’interno di un sistema fondato sulla distinzione tra regola ed eccezione: la regola è l’allineamento alle BAT; l’eccezione è lo scostamento, sia in senso più restrittivo sia, a maggior ragione, in senso meno rigoroso.
Per questa ragione, l’eventuale decisione di discostarsi dalle BAT deve essere sorretta da un’istruttoria puntuale e da una motivazione rafforzata, capace di spiegare le ragioni tecniche, ambientali e territoriali che rendono necessaria la prescrizione più severa. In particolare, quando l’autorità imponga obblighi ulteriori rispetto allo standard europeo, è necessario che tale scelta risulti proporzionata, coerente con il contesto dell’installazione e giustificata da specifiche esigenze di tutela ambientale.
La sentenza assume quindi rilievo perché conferma un punto di equilibrio: le BAT rappresentano il riferimento ordinario e imprescindibile dell’AIA, ma non costituiscono un limite invalicabile per l’amministrazione. Quest’ultima può adottare prescrizioni più stringenti, purché non si limiti a richiamare genericamente esigenze di tutela ambientale, ma dimostri in concreto la necessità, l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure imposte.