La Valutazione di Incidenza Ambientale è «… una procedura preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può buffer prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni e l’introduzione di zone in cui non applicare la valutazione di incidenza ambientale in assenza di opportune verifiche preliminari. Inoltre, occorre considerare che, nell’ambito di tale verifica, si deve fare riferimento a tutte le interferenze funzionali, dirette o indirette, di un piano, progetto, intervento o attività sui siti della Rete Natura 2000, a prescindere dal fatto che gli stessi ricadano all’interno o all’esterno dei perimetri dei siti interessati» scrive il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in risposta ad un interpello proposto dalla Regione Veneto.
Nella sua articolata risposta il MASE fissa, richiamando le posizioni espresse dalla Commissione nelle due comunicazioni “Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) del 21/11/2018 e “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all’articolo 6, paragrafi 3 e della direttiva Habitat 92/43/CEE del 29/09/2021, nonché le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza ambientale”, adottate con l’Intesa sancita il 28/11/2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alcuni punti fermi sui criteri di attivazione della valutazione di incidenza ambientale in presenza di possibili interferenze con siti appartenenti alla Rete Natura 2000:
- la Direttiva Habitat non riporta una definizione di “piano” e di “progetto” in quanto l’elemento discriminante è la probabilità e capacità di avere o meno incidenze significative su un sito appartenente alla rete Natura 2000; la valutazione di incidenza riguarda, dunque, qualsiasi attività che interessa il sito, a prescindere dall’essere la stessa riconducibile a determinate categorie; la procedura di VIncA riguarda dunque qualunque attività potenzialmente incidente, da verificare, caso per caso, nel rispetto delle finalità proprie della Direttiva Habitat;
- la necessità di effettuare una valutazione è, conseguentemente, indipendente dall’essere l’attività in questione soggetta, o meno, ad autorizzazione amministrativa. Secondo il MASE, infatti, i regimi amministrativi finalizzati al rilascio di un qualsiasi titolo autorizzativo non sempre sono in grado di “intercettare” tutte le fattispecie suscettibili di entrare in contrasto con le finalità dell’articolo 6 paragrafi 2 e 3 della Direttiva Habitat. Come peraltro affermato dalla Corte di Giustizia nel gennaio 2006, i progetti non possono essere esclusi dall’obbligo di valutazione in quanto non soggetti ad autorizzazione. Tale posizione deve essere estesa, sempre secondo il MASE, anche alle attività (e non solo ai progetti) potenzialmente incidenti sullo stato di conservazione;
- conseguentemente, anche per le attività di mera fruizione (che non comportino installazione di manufatti / opere o alterazione del suolo e/o della vegetazione), se non specificatamente ed esaurientemente individuate e regolamentate dalle misure di conservazione del sito, resta ferma la necessità di procedere, anche in applicazione del principio di precauzione, a una verifica preliminare mediante il livello I della Valutazione di Incidenza – “screening di incidenza”.
Ancora, sempre in risposta al quesito proposto dalla Regione Veneto, il MASE osserva che, in relazione al livello di approfondimento della VAS, non è da escludere che attività già oggetto di valutazione di incidenza nell’ambito della medesima procedura possano successivamente essere oggetto di una ulteriore verifica preventiva in fase di attuazione del piano / programma già assoggettato a VAS.