Con regolamento regionale 12 giugno 2026 n. 2 (Consiglio regionale del Veneto – Dettaglio Legge), la Regione Veneto ha introdotto alcune modifiche al “Regolamento attuativo in materia di VAS” 9 gennaio 2025 n. 3 in particolare ampliando i casi di esclusione dalle procedure di VAS e verifica di assoggettabilità a VAS elencati all’art. 5 del regolamento con due nuove lettere:
- b bis) modifiche di Piani e Programmi, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del TUA, i cui effetti significativi sull’ambiente sono stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati, già sottoposti positivamente a VA o a VAS;
- d bis) gli strumenti attuativi o loro varianti, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del TUA, i cui effetti significativi sull’ambiente sono stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati, già sottoposti positivamente a VA o a VAS.
Una misura di semplificazione mirata ad evitare duplicazioni di valutazioni, dunque, se così deve essere inteso il riferimento al comma 6 dell’articolo 12 del TUA (D.Lgs. 152/06 s.m.i.), il quale prevede che «la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità … o alla VAS …, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati».
In questo senso, il regolamento della Regione Veneto sembra voler circoscrivere con maggiore precisione i casi in cui la valutazione non è dovuta, in quanto già effettuata. Si tratta di capire se per “effetti significativi precedentemente considerati” ai quali si riferisce il regolamento siano da intendere gli effetti relativi a Piani e Programmi già sottoposti a valutazione, ovvero gli effetti eventualmente determinati dalle loro modifiche (e dunque, non precedentemente valutati).