La L.R. 20 maggio 2022 n. 9, in vigore dal 25/05/2022, modifica l’art. 54 della L.R. 26/2003, riducendo le sanzioni per Comuni e gestori di impianti per la mancata trasmissione dei dati sui rifiuti all’Osservatorio Rifiuti: la sanzione applicabile va ora da 100 a 1.000 euro.
Viene modificato il comma 2-bis dell’art. 16 della L.R. 26/2003, stabilendo che entro un anno da ogni aggiornamento del Piano Regionale Rfiuti, le province e la Città Metropolitana di Milano trasmettono agli uffici regionali competenti una cartografia che individua le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazioni degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali. La Regione, dopo averne verificato la coerenza con i criteri regionali, ne prende atto (non è più necessaria l’approvazione). Viene prevista la facoltà per gli enti territoriali di proporre elementi di salvaguardia aggiuntiva, nel rispetto dei criteri regionali, inviando a Regione una relazione di dettaglio, che ne verifica la coerenza con i criteri regionali e ne approva i contenuti o la restituisce con prescrizioni.
La legge reca inoltre modifiche alla L.R. 20/2021, introducendo misure di semplificazione per la realizzazione di impianti agro-voltaici nelle cave dismesse