L’AIA non può essere rinnovata in assenza di una valida VIA, che ne costituisce un presupposto di legittimità. Si è espresso così il TAR Toscana con sentenza n. 702 del 20/05/22 nel caso di un progetto di discarica precedentemente sottoposto a VIA che prevedeva 3 fasi distinte di coltivazione della discarica, il cui provvedimento, tuttavia, aveva validità di 5 anni in ottemperanza alle norme regionali. In prossimità della scadenza delle autorizzazioni ambientali, chiusa la fase 1 e volendo dare seguito alle successive fasi progettuali, la ricorrente aveva presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo delle AIA rilasciate per l’esercizio delle fasi 2 e 3. La Regione Toscana in tale occasione ha rigettato la pratica, nonostante avesse precedentemente comunicato per le vie brevi che per l’esercizio delle fasi 2 e 3 non fosse necessario un nuovo procedimento di VIA. L’integrale realizzazione dell’opera era prevista nel corso di un ventennio.