Il TAR Lazio, nella sentenza n. 9542 del 12 luglio 2022, richiamando il combinato composto dei commi 3 e 12 del D.lgs. 152/2006, conclude che non è necessario sottoporre a VAS le modifiche e provvedimenti di AIA che determinano modifiche a piani e programmi di pianificazione territoriale e urbanistica, se esse non producono alcun impatto ambientale significativo automatico dalla verifica di assoggettabilità a VAS.
I giudici richiamano una sentenza del Consiglio di Stato (Sezione VI, n. 2368/2022), nella quale si dice che, secondo la previsione espressa di cui all’art. 6, comma 12 del D.lgs. 152/2006, non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche di piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante. Ciò in quanto l’autorizzazione del progetto implica automaticamente variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento di assenso all’attività privata.
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