Con risposta ad interpello 6 giugno 2023, n. 91980, il MASE ha chiarito che:
- per le miscele bituminose diverse da quelle di cui al Codice EER 17.03.01, se il recupero riguarda solo questa tipologia di rifiuto (EER 17.03.02) le regole EOW sono quelle di cui al D.M. 69/2018, mentre se l’attività di recupero coinvolge altri rifiuti (Rif: allegato 1 al D.M. 152/2022) le regole sono quelle del regolamento EOW inerti da C&D ex D.M. 152/2022;
- in merito ai processi di lavorazione ex D.M. 152/2022, i rifiuti non devono essere recuperati esclusivamente secondo le procedure indicate nel regolamento in quanto l’allegato 1 è solo esemplificativo;
- in quanto alle modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, sono valide le norme tecniche per l’operazione R13 di rifiuti non pericolosi ex D.M. 5 febbraio 1998 e quanto previsto dal D.M. 26 luglio 2022 relativo alla prevenzione incendi;
- i requisiti ambientali da garantire per ogni lotto di EOW sono quelli indicati nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato 1 al D.M. 152/2022 e, qualora si sospetti che l’aggregato possa essere contaminato, vanno fatte le opportune verifiche nel rispetto dei principi generali della gestione dei rifiuti (art. 177, D.Lgs. 152/2006).