E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata della Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione. Il provvedimento definisce i principi generali per l’attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.
Tra le materie per le quali le regioni a statuto ordinario possono chiedere maggiore autonomia è prevista quella della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
La richiesta di attribuzione di ulteriore autonomia parte dalla Regione attraverso una deliberazione e la definizione, attraverso un negoziato con i vari ministri competenti, uno schema di intesa, che deve poi essere approvato dal Parlamento a maggioranza assoluta.
L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i predetti diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.