Il MASE ha chiarito che i rifiuti prodotti durante attività di trattamento di altri rifiuti non possono essere stoccati con la modalità di “deposito temporaneo” senza autorizzazione.
Il Ministero ha specificato che i rifiuti derivanti da operazioni di recupero, come i rifiuti combustibili (Codice EER 191210), non rientrano nel regime di deposito temporaneo, che è riservato ai rifiuti non ancora sottoposti a gestione autorizzata.
La deroga che consente il deposito temporaneo si applica solo prima delle operazioni di gestione.