Il Consiglio di Stato, nell’ambito della sentenza 7552/2024, riferita al caso della sospensione di una procedura di modifica dell’AIA di un impianto produttivo in relazione a innovazioni impiantistiche finanziate dal PNRR con richiesta di attivazione di una procedura di pre-screening di VIA, ha chiarito che, poiché le modifiche impiantistiche in questione non rientrano tra le ipotesi progettuali individuate nella parte II del D.Lgs. 152/06 da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, l’imposizione del pre-screening ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/06 si configura come una violazione di legge.
Del resto, se le modifiche impiantistiche non sono tipologicamente assoggettabili all’esame ambientale di VIA e/o screening di VIA, viene meno in radice l’utilità della procedura di pre-screening ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che consiste nella facoltà per la parte istante di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare “al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare”.