Con la sentenza 7 gennaio 2025 n. 68, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del divieto imposto dalla Regione Piemonte di installare turbine eoliche nella fascia di rispetto che circonda un Sito di importanza comunitaria (SIC).

Il caso nasce dal rigetto, da parte della Regione, dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs 387/2003 per un parco eolico localizzato a ridosso di un SIC individuato ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE. La disciplina regionale (LR 29 giugno 2009 n. 19) attribuisce alla Giunta il potere di adottare misure di conservazione più restrittive rispetto alla disciplina statale; in attuazione di tale facoltà, la Giunta aveva vietato gli aerogeneratori nell’area contigua al sito, ritenuta corridoio di migrazione dell’avifauna.
Secondo il Collegio, la misura non è né illogica né sproporzionata: tutelare l’integrità ecologica di un SIC può richiedere di estendere il divieto anche alle aree immediatamente esterne, soprattutto se funzionali alla conservazione della biodiversità. Inoltre, la scelta è perfettamente coerente con le Linee guida nazionali del DM 10 settembre 2010, che elencano fra le “aree non idonee” non solo i SIC, ma anche le fasce di rispetto che svolgono funzioni determinanti per la rete Natura 2000.

La decisione offre un precedente importante: nella localizzazione degli impianti FER, il principio di massima tutela degli habitat di pregio può spingersi oltre i confini formali del sito protetto, purché la Regione motivi adeguatamente l’interesse ambientale prevalente.