Con la sentenza TAR Lazio, Sez. III-ter, 13 maggio 2025 n. 9155, i giudici amministrativi hanno cancellato i commi 2 e 3 dell’art. 7 del DM 21 giugno 2024 (criteri nazionali per individuare aree idonee e non idonee agli impianti FER).
Due le violazioni riscontrate:
– mancato periodo transitorio: il decreto non salvaguarda le domande già depositate nelle aree “provvisoriamente idonee” previste dall’art. 20, c. 8, D.Lgs 199/2021, contrariamente a quanto impone la legge-delega 53/2021.
– assenza di criteri tecnici oggettivi: le regole non forniscono parametri ambientali, paesaggistici o culturali chiari per guidare le Regioni; ciò rischia di impedire una valutazione uniforme sul territorio.

Il Ministero dell’Ambiente dovrà dunque rieditare i criteri, introducendo sia un regime di salvaguardia per i progetti in corso, sia indicatori tecnici misurabili per la tutela di paesaggio e ambiente.