Con risposta ad interpello n. 79776 del 29 aprile 2024 il MASE ha chiarito che i rifiuti derivanti dall’operazione R12 (allegato C, parte IV, D.Lgs. 152/2006) devono essere depositati nel rispetto di modalità individuate dalla singola autorità competente, in termini di limiti temporali e quantitativi e di misure di sicurezza.
Tali rifiuti, infatti, non potranno essere messi in riserva (R13), né messi in deposito temporaneo.
La Commissione Europea ha pubblicato la Decisione Delegata (UE) 2025/934, che introduce importanti novità nella classificazione dei rifiuti di batterie e accumulatori, modificando l’Elenco Europeo dei Rifiuti (entrata in vigore il 9 giugno 2025, effettive dal 9 novembre 2026).
Di seguito le modifiche introdotte:
– riorganizzazione completa del sottocapitolo EER 1606, che passa da 6 voci a 28 nuovi codici per rappresentare tutte le tipologie di batterie e accumulatori presenti sul mercato;
– nuovo sottocapitolo EER 1914 nel capitolo EER 19, dedicato alle frazioni intermedie ottenute dal trattamento meccanico o termico dei rifiuti di batterie;
– modifica dei codici per i rifiuti urbani (capitolo EER 20), con l’eliminazione dei due codici attualmente in uso e introduzione di nuovi codici, tra cui EER 200142* per rifiuti di batterie pericolose e EER 200143* per rifiuti di batterie al litio pericolose.