I termini abbreviati di Valutazione d’impatto ambientale riservati alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC non valgono solo per i progetti “prioritari” finanziati dal Piano di ripresa e resilienza, ma anche per tutti gli interventi attuativi del PNIEC e per quelli “connessi alla gestione della risorsa idrica”. Lo afferma il TAR Lazio (sentenza 6890/2025), che ha accolto il ricorso di un operatore fotovoltaico contro il silenzio del Ministero dell’Ambiente, intimando di chiudere l’istruttoria entro 30 giorni.
Il Collegio richiama il DL 153/2024: la norma, fissando il tetto di 3 pratiche PNRR su 5 per seduta, obbliga la Commissione a destinare almeno il 40 % delle riunioni (2 trattazioni su 5) ai progetti non prioritari, così da evitare “code” per fotovoltaico, eolico, reti idriche e altri interventi strategici previsti dal PNIEC. Tale riparto, evidenziano i giudici, conferma la volontà del legislatore di assicurare tempi celeri anche a questi progetti, i cui benefici ambientali non possono essere sacrificati dalla corsia preferenziale riservata al PNRR.