Il Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti importanti riguardo alla distinzione tra “materiali” e “rifiuti” nella gestione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione, rispondendo a un interpello di un ente locale (risposta del 11 giugno 2025, n. 110619). Il tema riguarda in particolare il trattamento di questi fanghi nell’ambito della normativa sull’Autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del D.Lgs 152/2006.
Generalmente, gli impianti di trattamento delle acque non possono accettare rifiuti, salvo alcune eccezioni previste espressamente dalla legge, in particolare dall’articolo 110 del D.Lgs 152/2006. Una di queste eccezioni riguarda i fanghi che non hanno ancora completato il ciclo di depurazione e che provengono da altri impianti non in grado di concludere il trattamento; in questo caso, se i fanghi vengono trasferiti a un altro depuratore per completare il processo, non sono qualificati come “rifiuti”, ma come “materiali” ai sensi dell’articolo 127 dello stesso decreto.
Il Ministero precisa che, quando il depuratore ricevente opera sia con autorizzazione ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 sia con autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi dell’art.124 del medesimo decreto, può accettare tali fanghi sfruttando la deroga. In questa circostanza, essendo considerati “materiali” e non “rifiuti”, i fanghi non devono essere conteggiati nel calcolo delle soglie quantitative previste per gli impianti soggetti alla disciplina dell’AIA (allegato VIII, Parte II, D.Lgs 152/2006).
Al contrario, se i fanghi siano stati sottoposti a trattamento completo, devono essere sommati agli altri scarti ricevuti, ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall’AIA.