Con la risposta a interpello n. 98956 del 23 maggio 2025, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito l’ambito dell’art. 243, comma 3, del Testo unico ambientale. Le acque di falda estratte (“emunte”) durante la bonifica di un sito contaminato possono essere immesse in un corpo idrico o in fognatura, anche se la depurazione avviene in un impianto situato fuori dal perimetro del sito. L’espressione “in loco”, precisa il Dicastero, va letta in senso funzionale: conta che l’impianto di trattamento sia esistente e idoneo a rimuovere gli inquinanti presenti, non che sia fisicamente all’interno dell’area da bonificare.
Diversamente, osserva il Ministero, si frustrerebbe la ratio agevolatrice della norma, pensata proprio per consentire l’utilizzo di depuratori industriali già operativi. Rimane naturalmente ferma la necessità di depurare le acque prima dello scarico, nel rispetto dei limiti di legge.