Dal 26 giugno 2025 è in vigore il Regolamento (UE) 2025/1253, che aggiorna il funzionamento del Registro dell’EU-ETS modificando il Reg. (UE) 2019/1122. Le novità, parte del pacchetto “Fit for 55”, affinano i meccanismi di controllo sui conti di operatori, armatori e nuovi soggetti del sistema “ETS II”.
La prima innovazione riguarda il trasporto marittimo: se una compagnia di navigazione rientra nel campo ETS solo per alcuni anni, l’amministratore nazionale potrà mettere il relativo conto in stato “escluso”, finché l’armatore non tornerà a operare rotte soggette al sistema. La stessa facoltà di esclusione scatta per gli impianti stazionari le cui emissioni derivano per almeno il 95% da biomassa sostenibile.
Il regolamento introduce anche un contatore di emergenza contro i ritardi di conformità: se entro il 1 ottobre un impianto o un operatore aereo non ha restituito un numero di quote pari alle proprie emissioni verificate, il Registro impone il blocco automatico del conto, impedendo ulteriori transazioni finché l’obbligo non viene saldato.
Altra modifica attesa dagli operatori è l’estensione da 10 a 30 giorni della finestra entro cui si può chiedere l’annullamento di una transazione errata o involontaria.
Guardando al nuovo sistema “ETS II” per edilizia e trasporto stradale, le regole fissano la procedura con cui gli amministratori dovranno aprire, entro il 1 gennaio 2025, i conti per i “regulated entities” e trasmettere alla Commissione i primi dati storici e verificati (scadenze 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026) necessari a calcolare il “cap” iniziale del 2028.
Le imprese che operano nel registro europeo dovranno dunque adeguare i loro sistemi di compliance e, soprattutto, assicurarsi di effettuare la restituzione annuale delle quote in tempo, per evitare il congelamento dei conti e i relativi impatti operativi.