Con la sentenza n. 3795/2025, il Consiglio di Stato ha annullato il parere di VIA positivo rilasciato a un impianto di trattamento rifiuti perché lo studio di impatto ambientale non conteneva alcuna “alternativa ragionevole” di localizzazione. Il Collegio ricorda che l’articolo 22 e l’Allegato VII del D.Lgs 152/2006 impongono al proponente di descrivere le opzioni progettuali – sia tecnologiche sia di sito – e di motivare la scelta finale.

Omessa tale comparazione, l’autorità competente non può valutare se l’area prescelta sia la meno impattante, né se soluzioni diverse avrebbero ridotto i rischi per ambiente e salute. L’impresa, ha osservato il Consiglio, non solo non ha presentato alternative, ma neppure ha spiegato perché non fossero state considerate, violando così un requisito sostanziale dello studio VIA. La decisione riafferma che, per i progetti nel settore rifiuti, l’analisi comparativa dei siti non è un mero adempimento formale: essa costituisce la base logica su cui l’amministrazione deve fondare il proprio giudizio ambientale.