Quando uno stabilimento produttivo è gestito da un unico soggetto, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguarda l’intero complesso produttivo e non richiede titoli separati per i singoli impianti o lavorazioni che ne fanno parte. Lo ha chiarito il Tar Lombardia con la sentenza 11 novembre 2025, n. 3663.
I giudici hanno richiamato la disciplina contenuta nella Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua nello “stabilimento” l’oggetto dell’autorizzazione alle emissioni. Per stabilimento si intende un complesso unitario e stabile, riconducibile a un unico ciclo produttivo e sottoposto al potere decisionale di un solo gestore, all’interno del quale operano uno o più impianti o si svolgono diverse attività emissive.
In presenza di tali condizioni, l’Amministrazione non può pretendere autorizzazioni distinte per ciascun impianto o fase lavorativa. È invece il gestore unico a rispondere del rispetto complessivo delle prescrizioni ambientali, attraverso un solo titolo autorizzativo riferito all’intero stabilimento.
La pronuncia rafforza un’interpretazione orientata alla semplificazione amministrativa, evitando duplicazioni procedurali che non trovano fondamento nella normativa sulle emissioni in atmosfera.