La cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per le terre e rocce da scavo può essere autorizzata anche quando il materiale rispetta i valori limite previsti per i siti a destinazione industriale, e non solo quelli più restrittivi per aree verdi o residenziali. Lo chiarisce il TAR Veneto con la sentenza 25 settembre 2025, n. 1618, discostandosi dall’interpretazione fornita dal Ministero dell’Ambiente nella risposta a interpello n. 173490/2023.
Secondo il Tribunale, la lettura ministeriale – che subordinava l’EoW alla conformità ai limiti per l’uso residenziale, così da rendere il materiale impiegabile “ovunque” – non trova fondamento nel D.Lgs 152/2006. L’articolo 184-ter richiede infatti che il materiale recuperato soddisfi i requisiti tecnici “per scopi specifici”, consentendo quindi che tali requisiti varino in funzione della destinazione d’uso finale.
A rafforzare questa impostazione, il TAR richiama anche la disciplina più recente sugli inerti da costruzione e demolizione (DM 127/2024), che ammette espressamente limiti differenziati in base all’impiego dell’EoW, segnando un cambio di rotta rispetto al passato. Inoltre, la sentenza evidenzia una contraddizione interna nelle posizioni del MASE: la risposta del 2023 è ritenuta incompatibile con un precedente interpello (n. 147877/2022), nel quale lo stesso Ministero aveva ammesso l’autorizzazione caso per caso dell’EoW delle terre da scavo provenienti da siti contaminati, in coerenza con la destinazione prevista dal progetto di bonifica.