Le operazioni di recupero “End of Waste” delle terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di bonifica restano assoggettate a un regime autorizzativo caso per caso, nel rispetto dei criteri fissati dal Codice dell’ambiente.
Lo chiarisce il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nella risposta a interpello 3 novembre 2025, n. 204986, resa a seguito di un quesito posto da un Comune piemontese. Il Dicastero ricorda che le terre e rocce da scavo derivanti da attività di bonifica di siti contaminati sono escluse dall’ambito di applicazione del D.M. 127/2024, che disciplina l’End of Waste degli inerti da costruzione e demolizione.

Per tali materiali, quindi, la cessazione della qualifica di rifiuto può avvenire solo attraverso autorizzazioni rilasciate o rinnovate dalle Autorità competenti sulla base di valutazioni specifiche, secondo i criteri e le garanzie previsti dall’articolo 184-ter del D.Lgs 152/2006. Il decreto 127/2024 può comunque essere utilizzato come riferimento tecnico, ove compatibile, nell’istruttoria dei procedimenti autorizzativi.