Con nota prot. n. 1528353, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto a un interpello dell’Autorità Idrica Pugliese riguardante l’utilizzo di acque reflue depurate per scopi antincendio. Nello specifico, l’Autorità aveva posto due quesiti:
– se fosse possibile utilizzare acque reflue depurate e affinate, conformi ai limiti del DM 185/2003, stoccate in apposite vasche, per l’approvvigionamento dei mezzi dei Vigili del Fuoco destinati allo spegnimento di incendi boschivi e non;
– se fosse consentito, in via eccezionale e temporanea, utilizzare acque reflue depurate che rispettino i parametri della Tabella 4, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006, ai fini antincendio, in ragione dell’emergenza idrica.

Il MASE, sulla base della valutazione della normativa vigente, ha concluso quanto segue:
– per il primo quesito, è ammesso il riutilizzo di acque reflue per scopi antincendio, considerato come uso industriale ai sensi del DM 185/2003. Tale riutilizzo, tuttavia, non può avvenire senza una preventiva autorizzazione. Inoltre, l’uso antincendio delle acque affinate è ritenuto assimilabile agli usi civili: pertanto, gli standard minimi previsti dall’art. 4, comma 1, e dall’allegato 1 del DM 185/2003 costituiscono il riferimento per garantirne la corretta applicazione;
– per il secondo quesito: ai sensi dell’art. 6 del DM 185/2003, non è ammissibile alcuna forma di riutilizzo senza il rilascio di un titolo autorizzativo

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