Con sentenza n. 33292 del 2024, la Corte di cassazione ha ricordato che, in base all’art. 113 del D.Lgs. 152/06, le Regioni disciplinano i casi in cui la gestione delle acque meteoriche di dilavamento necessiti di autorizzazione, ma che, in ogni caso, ciò che rileva, ai fini della necessità dell’autorizzazione o meno, non è l’inserimento o meno in un elenco da parte della Regione, bensì il potenziale rischio di contaminazione.
Nel caso in esame, il gestore di un autoparco riteneva di non dover richiedere tale autorizzazione, in quanto la sua attività non rientrava tra quelle obbligate alla richiesta di autorizzazione individuate dal regolamento regionale pugliese.
La Corte di cassazione ha invece sottolineato il carattere meramente indicativo dell’elencazione regionale e come ciò che rileva ai fini della necessità o meno di autorizzazione sia la possibilità o meno delle acque meteoriche di dilavamento da una determinata superficie di compromettere la qualità del corpo idrico recettore.