Il 15 aprile 2023 è entrato in vigore il D.L. 14 aprile 2023 n. 29, cosiddetto D.L. Siccità, per fronteggiare l’emergenza idrica in agricoltura.
All’art. 7 viene prevista la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di riutilizzare a scopi irrigui in agricoltura le acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto (14/04/2023). L’autorizzazione a tale riutilizzo viene rilasciata, su istanza del gestore dell’impianto di depurazione, dalle Regioni o dalle Province autonome a seguito di un procedimento unico, di durata pari a 45 giorni, e può essere concessa nel rispetto delle prescrizioni minime riportate nell’Allegato A del decreto e dietro presentazione di un piano di gestione dei rischi.
Il provvedimento stabilisce inoltre, all’art. 6, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato sono opere realizzabili senza titolo autorizzativo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001.
Con l’art. 9, il decreto interviene sull’art. 127 del D.Lgs. 152/06 il quale, dopo le modifiche introdotte, stabilisce che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e “comunque solo” (questa la novità) alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione.
Per facilitare la realizzazione degli impianti di desalinizzazione, il D.L. stabilisce inoltre, modificando gli allegati II e IV del D.Lgs. 152/06, che gli impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s non sono più sottoposti a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), bensì a Verifica di assoggettabilità alla VIA.