Nella sentenza n. 21034/2022 la Corte di Cassazione, nel rigettare un ricorso presentato contro una sentenza di condanna per scarico di acque reflue industriali non autorizzato, ha ricordato che le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazione con sostanze o materiali inquinanti, poiché altrimenti esse vanno qualificati come reflui industriali.

La Corte ha inoltre ricordato come da tempo abbia chiarito che, in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquido o solidi, che provenga dall’insediamento produttivo nella sua totalità, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore.