Il Ministero dell’Ambiente, con la risposta all’interpello n. 232480 del 17 dicembre 2024, ha chiarito che i gestori di impianti che utilizzano sostanze pericolose classificate H340, H350, H360 o estremamente preoccupanti, secondo il regolamento REACH devono presentare domanda di autorizzazione solo se espressamente richiesto dall’Autorità competente.

Il D.Lgs. 102/2020, che riordina il quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, imponeva ai gestori di presentare una relazione sulla sostituibilità di queste sostanze entro il 28 agosto 2021 e, se richiesto, una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025. Tale obbligo si applica solo se l’Autorità, valutata la relazione, ne ha fatto espressa richiesta, come ad esempio in occasione di un rinnovo autorizzativo o di una modifica sostanziale dell’impianto.

Il Ministero ha inoltre precisato che la domanda riguarda l’autorizzazione alle emissioni o il provvedimento che la assorbe (AUA o AIA) e che l’Autorità non può fissare una scadenza successiva al 1° gennaio 2025.