L’area portuale dove si svolgono stabilmente attività di carico/scarico e movimentazione con produzione di polveri è soggetta all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dal D.Lgs. 152/2006.
A chiarirlo il Ministero dell’Ambiente nella risposta ad interpello 7 febbraio 2025, n. 23595 su domanda di una Provincia. Il Ministero ricorda, prima di tutto, che la nozione di “stabilimento” soggetto all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come indicata dal Codice ambientale (articolo 268, D.Lgs. 152/2006) è piuttosto ampia. Non si limita a considerare solo capannoni o strutture chiuse, ma comprende anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività produttive di emissioni.
Pertanto va considerata “stabilimento” anche un’area portuale dove si svolgono stabilmente, sotto la gestione del concessionario dell’area, attività di carico, scarico e movimentazione che producono emissioni, anche solo attraverso l’uso di dispositivi mobili (gru mobili, tramogge, mezzi di trasporto).

Il concessionario dovrà dunque chiedere l’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera normata dall’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006. Il Dicastero ambientale sottolinea che il soggetto dovrà attivare la procedura semplificata dell’autorizzazione unica ambientale (AUA). Tale procedimento sostituisce l’autorizzazione alle emissioni e può essere chiesto o da piccole e medie imprese o da stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, come quello del caso di specie.