Con la sentenza Cons. Stato, 26 settembre 2025, n. 7565 il giudice amministrativo chiarisce che è la Provincia – e solo essa – l’autorità competente a individuare il responsabile della contaminazione di un sito ai sensi del Codice dell’ambiente. La decisione ribadisce l’impianto degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/2006: il proprietario che segnala un evento potenzialmente inquinante deve attivare le misure di prevenzione e avvisare gli enti, ma l’istruttoria per attribuire la responsabilità (e quindi l’obbligo di caratterizzazione e bonifica) è in capo alla Provincia, che conduce le indagini e adotta gli atti conseguenti.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che si potesse imputare la contaminazione al proprietario in assenza di prove puntuali, riaffermando che il mero titolo di proprietà non basta a fondare ordini di bonifica. Per operatori e amministrazioni il messaggio è netto: il punto di riferimento per la ricerca del responsabile resta l’ente provinciale; eventuali provvedimenti adottati da altre autorità o fondati su presunzioni generiche sono esposti a annullamento in giudizio.