Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1397 dell’8 febbraio 2023, ha sottolineato che il “danno ambientale” di cui agli artt. 298 e ss. e la “contaminazione” di cui agli artt. 239 e ss., non sono due concetti sovrapponibili.
Quando la contaminazione è accertata, anche se dovuta a fattori ultratrentennali, dovranno comunque prendere avvio le procedure previste dal Titolo V della Parte IV.