Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4298 del 14 maggio 2024 chiarisce che il principio della responsabilità del proprietario in chiave dinamica si applica, oltre che alla curatela fallimentare – come già stabilito dallo stesso Consiglio nella sentenza n. 3/2021 – anche alla procedura di liquidazione con cessione totale dei beni. Secondo tale principio, la responsabilità di bonifica e di messa in sicurezza di un’area ricade anche sul soggetto non responsabile della produzione dell’inquinamento, il quale sia tuttavia diventato proprietario e detentore dell’area. La responsabilità del proprietario del sito non rinviene necessariamente la propria causa nel cd. fattore della produzione, bensì anche, eventualmente, in quello della detenzione o del possesso del sito.
I costi da sostenere per porre rimedio alle “esternalità negative” di un sito devono quindi ricadere su chi acquista con piena coscienza dell’inquinamento e non sulla collettività incolpevole.