In risposta a tre interpelli, il MiTE fornisce chiarimenti in merito alla procedura di bonifica semplificata ex art. 242-bis del D.lgs. 152/06, in materia di Messa in sicurezza permanente (MISP) e in tema di Sommatoria Fitofarmaci.
Sulla procedura di bonifica semplificata, il MiTE chiarisce che le procedure semplificate di bonifica recate dall’art. 242-bis e dall’art. 249 del D.lgs. 152/06 normano due fattispecie diverse e non risultano tra di loro sovrapponibili. La due disposizioni presentano, inoltre, presupposti applicativi differenti, fondandosi la prima su un criterio temporale e sul raggiungimento di obiettivi di bonifica stringenti, la seconda su un criterio dimensionale dell’area.
Sul coinvolgimento della Provincia nella procedura di cui all’art. 242-bis, il MiTE risponde che la Provincia deve essere coinvolta, in particolare con riferimento all’approvazione del Piano di Caratterizzazione, e che lo stesso ente deve disporre di tutte le informazioni ambientali e procedurali per ogni singolo procedimento di bonifica ex rt. 242-bis. Il MiTE chiarisce infine che il piano di caratterizzazione deve essere riferito a quanto disposto dall’art. 242, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006.
In risposta ad un interpello della Provincia di Verona sul tema di MISP, il MiTE chiarisce che la MISP deve garantire l’isolamento, letteralmente traducibile nella completa separazione sia orizzontale sia verticale, della matrice ambientale contaminata dalle matrici limitrofe e che tale isolamento deve essere definitivo (non temporaneo/provvisorio ma conclusivo e persistente nel tempo) ed idoneo a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente.
Sul tema “Sommatoria fitofarmaci”, il MiTE chiarisce che tale parametro deve intendersi comprensivo di tutti i parametri rilevati elencati nella tabella 2 nell’ambito delle sostanze “fitofarmaci” (dalla riga 76 alla riga 85 dell’allegato 5 alla parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/06) e che ulteriori parametri riconducibili alla categoria fitofarmaci eventualmente rilevati, con ricompresi nella tabella 2 di cui sopra, non concorrono alla formazione del parametro sommatoria.
Leggi le risposte del MITE del 14/01/2022, del 27/06/2022 e del 05/07/2022