In risposta all’interpello del 5 luglio 2024 n. 124599, il MASE ha chiarito che le norme del 2019 per la bonifica delle aree agricole si applicano anche alle contaminazioni avvenute prima della loro entrata in vigore, estendendosi alle cosiddette contaminazioni “storiche” poiché la contaminazione è considerata un danno ambientale permanente.

Il Ministero precisa, inoltre, che l’uso di terre e rocce da scavo per riempimenti agricoli, che un Comune riteneva non conformi alle normative, non rientra nella disciplina dei materiali di riporto regolata dal DL 2/2012 e che le pratiche di livellamento agricolo effettuate tra il 2006 e il 2019 non sono soggette alla normativa sui riporti.