L’11 maggio 2023 è entrato in vigore il Decreto 26 gennaio 2023 n. 45, che disciplina gli interventi nelle aree ricomprese nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) che non necessitano della valutazione preventiva da parte dell’Autorità competente (il Ministero) ai sensi dell’art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006.
Il Decreto ha distinto le diverse tipologie di interventi e di opere in funzione dell’impatto, anche potenziale, che possono esercitare sulle matrici ambientali e in funzione di specifiche caratteristiche dell’area interessata, con conseguente diversificazione della procedura di valutazione delle interferenze. Sono previste cinque tipologie di interventi ed opere: interventi che possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo (art. 4), interventi che necessitano di relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato (art. 5), interventi che possono essere realizzati mediante comunicazione (art. 6), interventi che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato, previa acquisizione del quadro ambientale, che rispettano specifici requisiti tecnico-costruttivi e ambientali (art.7) ed infine interventi soggetti a valutazione delle interferenze (art. 8).
Il MASE ha chiarito che, nelle more dell’adozione dei nuovi modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di valutazione delle interferenze prevista dall’art. 9, comma 6 del Decreto, la modulistica da utilizzare rimane quella adottata nel 2021.
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