Il Consiglio di Stato, con sentenza 10 marzo 2025, n. 1969, ha specificato che la responsabilità dell’impresa per la bonifica di un sito inquinato si basa sul criterio del “più probabile che non”; pertanto  l’Autorità competente, dimostrando che il legame tra l’operato dell’impresa e l’inquinamento è più probabile del suo contrario, può obbligare alla riparazione solidale dei danni le imprese della zona che si ritiene probabile abbiano contribuito a causare l’evento inquinante.