Con la risposta all’interpello n. 71143 del 14 aprile 2025, il Ministero dell’Ambiente scioglie alcuni dubbi sui limiti di contaminazione da utilizzare nei procedimenti di bonifica. Il principio cardine è che la soglia da confrontare con le analisi di sito (CSC D.Lgs 152/2006) dipende dall’uso reale dell’area – residenziale o produttivo – e non dalla classificazione urbanistica formale.

Quando il terreno ospiterà impianti da fonti rinnovabili o sarà interessato da lavori su strade e pertinenze scatta la deroga introdotta dall’art. 17-bis del DL 181/2023: si applicano i valori “commerciale/industriale”, meno stringenti rispetto alle aree residenziali/verde.

Il Ministero interviene anche sulla copertura dei costi per la determinazione dei valori di fondo: se l’analisi è richiesta dal soggetto privato resta a suo carico; se, invece, è disposta d’ufficio dall’ente pubblico, quest’ultimo anticipa le spese con possibilità di rivalsa sul responsabile della contaminazione.
Nel complesso, la circolare rafforza l’approccio “finalistico” alle bonifiche, allineando i limiti alle destinazioni effettive del suolo e definendo con chiarezza oneri e responsabilità economiche.

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