Con risposta a interpello del 28 novembre 2023, il MASE ha fornito chiarimenti in merito ai limiti di concentrazione del Bario in caso di bonifica di un’area agricola, vista l’assenza di tale parametro nel D.M. 46/2019.
I limiti di tale contaminante, nel caso in cui l’area in esame non sia soggetta ad allevamento o produzione, devono essere conformi alla reale utilizzazione del sito (residenziale/verde o commerciale/industriale, fissati dall’ISS rispettivamente in 150 mg/kgss e 1900 mg/kgss) oppure, in caso non sia definito un uso effettivo, sarà necessario rifarsi ai limiti per le aree verdi/residenziali.
Nel caso, invece, di effettivo uso produttivo agricolo o per l’allevamento dovrà pronunciarsi caso per caso l’ISS.