Anche il responsabile della contaminazione può ricorrere alla procedura semplificata di bonifica prevista dall’articolo 242-bis del D.Lgs 152/2006. La norma, infatti, non contiene preclusioni che riservino tale percorso ai soli soggetti non responsabili dell’inquinamento; lo chiarisce il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica nella risposta a interpello 8 settembre 2026, prot. 185005, resa alla Provincia di Verona.

Il MASE interviene anche sul tema delle acque sotterranee: le indagini dirette sulla falda non sono richieste automaticamente in ogni procedimento avviato ai sensi dell’articolo 242-bis. Tuttavia, quando non sia possibile escludere in modo adeguatamente motivato un coinvolgimento delle acque sotterranee, l’esecuzione delle relative indagini deve ritenersi necessaria.
Quanto al possibile passaggio dalla procedura semplificata a quella ordinaria, il Ministero ritiene che la valutazione debba essere effettuata caso per caso, sulla base delle caratteristiche del sito e dell’evoluzione del quadro di contaminazione. Possono assumere rilievo, tra gli altri elementi, una maggiore estensione dell’inquinamento rispetto a quella inizialmente individuata, la presenza di ulteriori contaminanti o il coinvolgimento di altre matrici ambientali.
In presenza di superamenti minimi e localizzati, il MASE ammette invece la possibilità di proseguire nell’ambito della procedura semplificata, quando siano sufficienti ulteriori attività puntuali, come ampliamenti dello scavo o nuovi campionamenti, da concordare con gli enti competenti.

L’interpello affronta, infine, il caso del soggetto non responsabile che abbia avviato spontaneamente la bonifica. Richiamando i principi civilistici della gestione di affari altrui e la giurisprudenza amministrativa, il Ministero ritiene che chi abbia intrapreso volontariamente l’intervento possa essere tenuto a proseguirlo fino all’individuazione del responsabile della contaminazione e al suo eventuale subentro.