Il DL 27 dicembre 2024 n. 202 (cosiddetto “milleproroghe”) è stato convertito, con diverse modifiche, nella Legge 21 febbraio 2025 n. 15, in vigore dal 25 febbraio. Molteplici le proroghe ambientali introdotte.
Tra le principali novità, viene eliminato il termine entro cui il Ministero dell’Ambiente deve completare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale per la bonifica.

In tema di rifiuti, la legge prevede una proroga per l’operatività del RENTRI, con lo spostamento del termine di chiusura delle iscrizioni al registro dal 13 febbraio al 14 aprile. Tale proroga dipende, però, da un DM che il MASE dovrebbe adottare entro il 27 marzo (30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) per prorogare “ex post” il termine del 13 febbraio fino al 14 aprile 2025. Sempre in tema rifiuti, il provvedimento estende fino al 31 dicembre 2025 il regime agevolato per i cementifici che recuperano rifiuti per la produzione di energia.

Nel settore energetico, viene differita la validità delle norme sui criteri di certificazione per la sostenibilità dei biocarburanti previsti dal D.Lgs. 199/2021, prolungando l’uso di alcuni biocombustibili meno sostenibili.
Viene inoltre posticipato di 24 mesi (al 27/08/2026) il termine per il Governo per la modifica del DPR n. 31/2017, recante il regolamento d’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Infine, è prorogato fino al 31 marzo 2025 l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro le calamità naturali.