Con la sentenza n. 10468 del 30 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ha chiarito che il silenzio-assenso per l’installazione di impianti di telecomunicazione, previsto dall’art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/2003), è valido solo se l’operatore dimostra il rispetto delle normative anti-elettrosmog (Legge n. 36/2001).

I punti chiave della decisione sono:
–  obbligo di documentazione completa: l’art. 44 del D.Lgs. 259/2003 stabilisce che la richiesta di autorizzazione per impianti TLC deve essere corredata da tutti i documenti richiesti, inclusi quelli relativi alle emissioni elettromagnetiche.
– tutela della salute pubblica: l’installazione è possibile solo se si dimostra il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa. Senza tali accertamenti, il silenzio-assenso non può formarsi.
– iter procedurale rigoroso: il mancato deposito della documentazione necessaria impedisce la formazione del silenzio-assenso.