Il MASE, nella risposta ad interpello 4 novembre 2024 n. 200792, in risposta ad un quesito della provincia di Taranto in merito all’applicazione dell’AUA, ha chiarito che, in caso di opera sottoposta a VIA, non bisogna attivare la procedura SUAP per il rilascio dell’AUA, ma bisogna attivare la procedura di PAUR, normata dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06.
L’AUA confluirà quindi nel PAUR finale. Nell’ipotesi di PAUR, infatti, trattandosi di un “provvedimento comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto” non troverà applicazione il procedimento che prevede il passaggio attraverso il SUAP per l’acquisizione delle autorizzazioni ambientali.