Con D.L. 01/03/2022, n. 17 sono state decretate diverse forme di semplificazione per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
- Art. 9: l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra nelle relative pertinenze e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria non subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso (con eccezioni per impianti che ricadono in alcuni vincoli ex D.Lgs. 42/04;
- Art 10: estensione del modello unico semplificato di cui all’Art. 25, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 08/11/2021, n. 199 agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW;
- Art 11: regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola;
- Art 12: semplificazioni nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su aree idonee anche se in VIA;
- Art 13: razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per impianti offshore;
- Art 15: semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso;
- Art. 17: promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza.
Tra gli ulteriori interventi urgenti, non connessi con le energie rinnovabili, spicca l’entrata in vigore dal 02/03/2022 delle novità in materia di sorveglianza radiometrica di metalli e rottami di cui al D.Lgs. 101/2020, che superano il regime transitorio della stessa disciplina (Art. 40).