L’art. 271, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006, che disciplina i limiti di emissione degli impianti industriali, stabilendo che le emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) devono essere limitate nella maggior misura possibile, si riferisce anche ai codici supplementari (H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df).
Il chiarimento arriva dalla risposta ad interpello del 26 maggio 2023, n. 86393 redatto dal MISE in risposta a un quesito della Regione Veneto.