Con la risposta a interpello n. 74316 del 17 aprile 2025, il Ministero dell’Ambiente chiarisce come stabilire i limiti emissivi quando si interviene su un grande impianto di combustione (turbo-gas, caldaie, gruppi a carbone, ecc.) soggetto ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA, art. 29-sexies D.Lgs 152/2006).
L’autorità competente deve prima qualificare l’intervento o come “modifica” o come “completo rifacimento”. Nel primo caso, restano applicabili i livelli di emissioni derivanti dall’applicazione delle BAT (Best Available Techniques) per impianti esistenti. In caso di “Completo rifacimento”, scattano i livelli BAT per impianti nuovi, più stringenti (es. NOx < 50 mg/Nm³ invece di 85 mg/Nm³).
Il discrimine dipende dall’entità tecnica dell’opera: la semplice sostituzione della turbina di una centrale esistente, se non comporta rialzo di potenza né di rendimento, è in genere considerata “modifica”; l’ampliamento o ricostruzione di tutta l’unità di combustione configura come “rifacimento”.
Restano fermi gli obblighi di monitoraggio, riesame AIA e adeguamento progressivo ai valori BAT conclusioni 2017-2021 per il settore combustione.