Con risposta ad interpello 6 settembre 2023, n. 140724, il MASE ha definito che l’obbligo di comunicazione ex articolo 29-decies del D.Lgs 152/2006 può ritenersi assolto qualora il provvedimento di riesame non modifichi le condizioni previste dalla previgente AIA.
Resta comunque ferma la necessità della comunicazione in sede di primo rilascio dell’Aia e nei successivi atti di aggiornamento, riesame o modifica, qualora vengano definite nuove condizioni o modifichi quelle previgenti.