Nella sentenza C-43/21 del 2 giugno 2022, la Corte di Giustizia Europea risponde ad un quesito posto da un Giudice della Repubblica Ceca in merito alla vicenda di una discarica di rifiuti che ha chiesto, e ottenuto, un differimento della data prevista per la fine del suo esercizio, contro cui un’associazione ambientalista ha presentato un ricorso amministrativo sostenendo che il prolungamento della durata d’esercizio dell’impianto costituiva una modifica sostanziale della sua autorizzazione di installazione.

Con la sentenza, la Corte stabilisce che il mero prolungamento della durata d’esercizio di una discarica di rifiuti non costituisce una modifica sostanziale della sua autorizzazione d’installazione. Esso infatti non modifica né le caratteristiche né il funzionamento della discarica né costituisce un potenziamento della stessa (le dimensioni e la capacità totale rimangono invariate).

I Giudici osservano che nessuna disposizione della Direttiva 2010/75 menziona la durata dell’esercizio come una caratteristica del funzionamento dell’installazione o dell’impianto che deve necessariamente figurare nell’autorizzazione. Poiché la direttiva 2010/75 non impone che l’autorizzazione iniziale precisi la durata dell’esercizio, non la si può interpretare nel senso che essa esige che la semplice proroga di tale esercizio costituisca oggetto di una nuova autorizzazione.