Con sentenza n. 2245 del 3 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha ribadito l’art. 29 sexies, comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, secondo cui l’autorità competente può fissare valori limite di emissione degli inceneritori più rigorosi di quelli previsti dalla legge in determinati casi, ovvero:

  • quando previsto dalla pianificazione regionale, ai sensi dell’dall’articolo 29-septies del medesimo decreto;
  • quando lo richiede il rispetto della normativa regionale vigente;
  • in caso di provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’AIA.

Secondo il Consiglio di Stato da tale disposizione si desume che l’autorità competente possa fissare limiti di emissione più rigorosi associabili alle MTD qualora il gestore non abbia comprovato che l’impianto possiede i requisiti dettati dalle MTD.