La legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del DL 1 marzo 2022, n. 17, ha introdotto un nuovo comma nell’art. 4, che prevede per gli impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno la possibilità operare in deroga a tali quantitativi, considerando vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

La deroga è stata introdotta al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese nel settore del cemento. La deroga si applica previa comunicazione all’Autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e all’ARPA di riferimento. Tali disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2022.