Con risposta ad interpello, il MASE ha chiarito che, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell’art. 184-ter, ai fini dell’EOW continuano ad applicarsi i criteri delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti (DM 5 febbraio 1998, 161/2002, ecc.) fino all’entrata in vigore dei criteri ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto. L’entrata in vigore di tali criteri per carta e cartone ha, quindi, fatto decadere la possibilità di rilasciare autorizzazioni al recupero di tali materiali secondo le disposizioni dei succitati decreti sulle procedure semplificate.