La Corte di Cassazione, con sentenza 6 marzo 2024, n. 9461, ha evidenziato che, chi riceve un’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati, è obbligato ad ottemperare alla stessa a prescindere che l’area oggetto di abbandono sia sequestrata e deve quindi attivarsi per accedervi e ottemperare all’ordinanza.